(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 4 gennaio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni finanziarie 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali «Allegato 1» per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno «Allegato 2» ed iscritto nel relativo bilancio di previsione. 3. Al fine di autorizzare l'impiego delle risorse di cui al capitolo di spesa UPB 01.01.003 - 11103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale anche per il pagamento delle missioni all'estero oltre che per il pagamento di quelle effettuate nel territorio regionale, il predetto capitolo e' ridenominato «Indennita' di trasferta e rimborso spese al Presidente della giunta regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni». 4. I proventi derivanti dalle procedure di recupero conseguenti alle verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2005, dalle strutture titolari di contratti negoziali, stimati in Euro 22.627.033,22 confluiscono nel bilancio regionale. 5. I proventi derivanti dalle procedure di recupero attivate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanita' relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione), stimati in Euro 26.810.042,00, confluiscono nel bilancio regionale. 6. La Giunta regionale, per il tramite della direzione sanita', e' autorizzata a procedere al recupero delle somme di cui ai commi 4 e 5 sia direttamente che per mezzo delle aziende sanitarie locali e della Fira S.p.a., le quali provvedono al versamento delle relative somme sul conto corrente di Tesoreria regionale, secondo le modalita' indicate con provvedimento di Giunta regionale adottato su proposta della competente direzione Sanita'. 7. Le risorse di cui ai commi 4 e 5 sono introitate sul capitolo di entrata di nuova istituzione UPB 03.05.001 - 35800 denominato: «Proventi da procedure di recupero su prestazioni sanitarie di strutture convenzionate» ed iscritte sul bilancio di previsione 2008 per l'importo di Euro 49.437.075,22. 8. Al fine di consentire la copertura delle maggiori perdite registrate nel corso dell'anno 2006 da parte del Servizio sanitario regionale rispetto alle previsioni del Piano sanitario di rientro di cui all'accordo Stato - Regione Abruzzo stipulato il 6 marzo 2007 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 straordinario del 23 marzo 2007, e' autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa pari a Euro 5.353.000,00 per l'esercizio finanziario 2008. A tal fine e' istituito il capitolo di spesa UPB 12.01.2001 - 81598 denominato «Finanziamento regionale dei maggiori disavanzi generati dal Servizio sanitario regionale rispetto al piano sanitario di rientro» con pari stanziamento in termini di competenza e di cassa. 9. Al fine di consentire l'erogazione della spesa inerente l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo), la Giunta regionale, per il tramite della Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali, e' autorizzata a disporre gli adeguamenti contabili delle risorse in conto residui a valere sulla U.P.B. 02.01.005. 10. La Giunta regionale, su proposta delle singole direzioni, delibera, previo parere obbligatorio della Commissione bilancio del Consiglio regionale, la riprogrammazione delle economie vincolate inerenti trasferimenti statali con vincolo di destinazione per materia, previa attestazione dei Direttori regionali competenti del soddisfacimento degli obiettivi, ovvero della sopravvenuta impossibilita' al raggiungimento degli stessi, cosi' come previsti dalle disposizioni normative oggetto dei trasferimenti medesimi. 11. Per l'esercizio finanziario 2008 e' disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate «nell'allegato 3» alla presente legge ed e' autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione. 12. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui «all'allegato 3» del comma 11 per i necessari adeguamenti contabili, mediante compensazione tra economie vincolate della stessa materia. 13. La Giunta regionale e' autorizzata a reiscrivere sul capitolo di spesa 12489 - U.P.B. 02.02.008 ridenominato: «Interventi legge n. 64/1986 - Azione organica 6.3 e programma regionale di sviluppo area programmazione», previo accertamento degli importi effettivamente reiscrivibili, i residui perenti e le economie vincolate risultanti al 31 dicembre 2007 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale: a) capitolo 282434 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali per i programmi per la piccola industria - legge 1° marzo 1986, n. 64 e interventi riprogrammati»; b) capitolo 12487 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per l'azione organica 6.3 - legge 1° marzo 1986, n. 64 - 2° piano annuale di attuazione»; c) capitolo 12489 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per opere strutturali finanziate con la legge 1° marzo 1986, n. 64 - 3° piano annuale di attuazione e interventi riprogrammati»; d) capitolo 242437 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali nel campo del turismo - legge 1° marzo 1986, n. 64 e interventi riprogrammati»; e) capitolo 272343 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali per la tutela paesaggistica - legge 1° marzo 1986, n. 64 e interventi riprogrammati»; f) capitolo 12486 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «interventi per studi e progettazioni di importo inferiore o uguale a 200 milioni - legge 1° marzo 1986, n. 64 - 2° piano annuale di attuazione»; g) capitolo 272342 - U.P.B. 05.02.014 denominato: «Interventi in favore dei comuni per il recupero dei centri storici - legge regionale 28 giungo 1989, n. 49 e legge regionale 4 giugno 1991, n. 21»; h) capitolo 152364 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali per la salvaguardia della costa legge 1° marzo 1986, n. 64»; i) capitolo 102470 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi progettuali in agricoltura legge n. 64/1986 e interventi riprogrammati»; j) capitolo 12485 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per opere inferiori a 5 miliardi - legge 1° marzo 1986, n. 64 - piano annuale di attuazione». 14. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di stabilita' interno, estende ai propri enti strumentali e aziende regionali gli obblighi che ne derivano. 15. Ai fini di cui al comma 14, agli enti strumentali e alle aziende regionali si applicano le disposizioni di cui ai commi 657, 658, 658-bis e 659 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). 16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il diritto allo studio universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del diritto allo studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati. 17. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilita' interno per l'anno 2008, la direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali della Giunta regionale coordina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed e' autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora cio' sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 18. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessita', e' autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi 14 e seguenti. 19. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43 (Norme programmatiche dell'attivita' del settore LL.PP. e politica della casa nel biennio 1979-1980) e' sostituito dal seguente: «5. Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l'assegnazione e l'erogazione dei fondi il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e relativa documentazione di spesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di esecutivita' della delibera approvata dagli atti di collaudo». 20. Dopo il comma 2 dell'art. 92-bis (Concessioni pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2003) e' inserito il seguente: «2-bis. I proventi derivanti dal deposito cauzionale di cui al comma 2 sono introitati sul capitolo di entrata del bilancio regionale 35018 - U.P.B. 03.05.001 denominato: "Entrate derivanti da cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione di terreni demaniali e di acque pubbliche (Testo unico n. 523/1904)" e gli oneri inerenti la restituzione del medesimo deposito cauzionale sono imputati sul capitolo di spesa del bilancio regionale di nuova istituzione 151481 U.P.B. 5 gennaio 2002 denominato: "Restituzione dei deposito cauzionale prestato a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione dei terreni demaniali e di acque pubbliche - testo unico n. 523/1904"». 21. Il comma 4 dell'art. 2 (Incentivazione all'esodo dei dirigenti) della legge regionale 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo) e' interpretato nel senso che la retribuzione lorda e' quella percepita al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2007. 22. A decorrere dal i gennaio 2008 la quota di accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto e' pari al 6,9 1% della retribuzione utile ai medesimi fini. 23. Il comma 11 dell'art. 85 (Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti) legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004) e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa». 24. La Giunta regionale e' autorizzata a procedere all'alienazione degli impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e trasferiti alla Regione Abruzzo con DPCM dell'11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143). 25. All'alienazione si procede mediante asta pubblica con diritto di prelazione degli attuali concessionari. La partecipazione all'asta e' riservata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli o a societa' nelle quali imprenditori agricoli singoli o associati abbiano una partecipazione superiore al cinquanta per cento. 26. L'alienazione e' effettuata con vincolo decennale di inalienabilita' e di indivisibilita' a favore della Regione Abruzzo. Gli impianti trasferiti conservano altresi' la destinazione originaria per tutta la durata dei rapporti in essere per la gestione e comunque per un periodo non inferiore ai dieci anni. Detto vincolo comporta per l'acquirente il rispetto delle finalita' di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonche' delle condizioni contenute nelle convenzioni in essere per la gestione degli impianti, ove l'acquirente risultasse diverso dall'attuale concessionario. 27. Il controllo del rispetto dei vincoli di cui al comma 26 e' attribuito alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. 28. Il prezzo di alienazione degli impianti e' determinato ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2003) tenendo conto dei vincoli di destinazione di cui al comma 26. In ogni caso, l'eventuale riduzione del valore dipendente dai suddetti vincoli dovra' essere contenuta entro la misura massima della quota di contribuzione pubblica ammissibile in base alla normativa vigente. 29. Agli attuali concessionari e' riconosciuto il valore residuo, calcolato alla data di scadenza della gestione e al netto degli eventuali finanziamenti a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni ed implementazioni effettuate sugli impianti che siano state formalmente autorizzate e che siano caratterizzate da autonomia funzionale e tipologica rispetto all'impianto originario. 30. Nell'ambito dell'UPB 08.01.020 del bilancio regionale, e' istituito il capitolo di spesa 131002 denominato «Interventi per la redazione piano regionale delle attivita' estrattive», con lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2008, di Euro 402.000,00, da destinare alla redazione del piano regionale delle attivita' estrattive, di cui alla legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo). Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). 31. Per far fronte ai problemi derivanti dalla grave emergenza idrica verificatasi per tutto il 2007, la Giunta regionale puo' concedere ai consorzi di bonifica, che attestino una corretta gestione finanziaria, un contributo straordinario. 32. La direzione agricoltura - con atto di Giunta - e' autorizzata ad adottare criteri di riparto anche a seguito di una ricognizione presso i consorzi delle maggiori spese e minori entrate causate dal perdurante stato di calamita'. 33. La Regione puo' concedere contributi ai consorzi per far fronte alle minori entrate causate dal perdurante stato di calamita'. 34. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere eventi sportivi di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi a manifestazioni sportive. 35. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 34, valutati in Euro 950.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.003 - 91627 denominato: «Interventi per iniziative di carattere sportivo». 36. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale ed artistico di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi ad iniziative di carattere culturale ed artistico. 37. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 36, valutati in Euro 625.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61636 denominato: «Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico». 38. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole «specifiche convenzioni» aggiungere «i provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di venti giorni alla commissione bilancio del consiglio regionale». 39. Al comma 3-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole «scopi specifici» aggiungere «il provvedimento e' inviato alla commissione bilancio del consiglio regionale». 40. Al comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole «Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Commissione bilancio del Consiglio regionale». 41. Al comma 7 dell'art. 25 legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole «al Consiglio» sono sostituite dalle parole «alla Commissione bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni». 42. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un'analoga struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, e' demandata la funzione di controllo di cui al presente comma». 43. Il Consiglio regionale, in applicazione dell'art. 26 dello Statuto, esercita la funzione di controllo sugli enti, le aziende, le societa' dipendenti e strumentali della Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti. 44. Le funzioni di cui al comma 43 sono svolte per il tramite delle commissioni consiliari competenti per materia. 45. Per le finalita' di cui al comma 43, gli enti, le aziende, le societa' dipendenti e strumentali della Regione trasmettono alla Commissione consiliare competente per materia: ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di vertice, specificando l'oggetto di ciascun atto; ogni sei mesi, una relazione sull'attivita' svolta, nonche' sulle linee generali dell'attivita' prevista per il semestre successivo. 46. Ciascuna commissione, anche su richiesta di un singolo consigliere, puo' richiedere agli enti ed alle aziende, alle societa' dipendenti e strumentali della Regione, per le attivita' di rispettiva competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attivita' di controllo, convocando, se necessario, i responsabili politici e gli amministratori che hanno svolto attivita' amministrativa. 47. Ciascuna commissione presenta al consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dagli enti, le aziende e le societa' dipendenti e strumentali della Regione. 48. Ciascuna commissione riferisce altresi' sulla propria attivita' di controllo con proprie relazioni al Consiglio regionale ogni qualvolta lo ritenga necessario. 49. Nell'esercizio della funzione di controllo, la commissione non puo' emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilita' o sindacare l'attivita' di organi, enti e uffici fuori dalle relazioni di cui ai commi 47 e 48. 50. Le relazioni presentate al consiglio da ciascuna commissione sono trasmesse agli enti sottoposti al controllo. 51. Dopo l'art. 20 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 32 e' aggiunto il seguente art. 20-bis: «Art. 20-bis - 1. La Regione Abruzzo interviene a favore dei comuni abruzzesi per investimenti nei propri territori mediante l'istituzione di un fondo di solidarieta'. 2. La Giunta regionale con apposita delibera determina i criteri di accesso al fondo, su proposta dell'Assessore preposto agli enti locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Per l'anno 2008 agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con l'istituzione del capitolo di spesa UPB 14.02.001 - 122001 denominato "Fondo di solidarieta' per i comuni" con un dotazione finanziaria pari ad 8 milioni di euro». 52. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2008. 53. Alla legge di bilancio «l'Elenco delle spese di parte capitale finanziate con mutuo» e la «Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2008» sono sostituiti con i prospetti allegati alla presente legge. 54. Fanno parte integrante della presente legge gli allegati «Allegato 1», «Allegato 2», «Allegato 3» e «Allegato 4».