(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 4
                            gennaio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:
                               Art. 1.

                      Disposizioni finanziarie



   1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo
2002,   n.   3  (Ordinamento  contabile  della  Regione  Abruzzo)  e'
autorizzato   il   rifinanziamento   delle  leggi  regionali  di  cui
all'allegata   tabella  dei  rifinanziamenti  delle  leggi  regionali
«Allegato  1»  per  un  importo  pari  allo stanziamento iscritto per
competenza  e  cassa  nei  corrispondenti  capitoli  con  la legge di
bilancio per l'esercizio finanziario 2008.
   2.  A  decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la
modifica  agli  stanziamenti  continuativi  e  ai  limiti  d'impegno,
secondo   quanto   riportato   nella   Tabella   degli   stanziamenti
continuativi  e  dei  limiti  d'impegno  «Allegato 2» ed iscritto nel
relativo bilancio di previsione.
   3.  Al  fine  di  autorizzare  l'impiego  delle  risorse di cui al
capitolo  di  spesa  UPB  01.01.003 - 11103 dello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio  regionale  anche  per il pagamento delle
missioni  all'estero  oltre che per il pagamento di quelle effettuate
nel  territorio  regionale,  il  predetto  capitolo  e'  ridenominato
«Indennita'  di trasferta e rimborso spese al Presidente della giunta
regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni».
   4.  I  proventi  derivanti dalle procedure di recupero conseguenti
alle  verifiche  ispettive sulle prestazioni sanitarie rese nell'anno
2005,  dalle  strutture  titolari  di contratti negoziali, stimati in
Euro 22.627.033,22 confluiscono nel bilancio regionale.
   5.  I  proventi  derivanti dalle procedure di recupero attivate ai
sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 (Misure
per  il  settore  sanita'  relative  al funzionamento delle strutture
sanitarie  ed  all'utilizzo  appropriato dei regimi assistenziali del
macrolivello  ospedaliero  e territoriale e per la loro regolazione),
stimati in Euro 26.810.042,00, confluiscono nel bilancio regionale.
   6. La Giunta regionale, per il tramite della direzione sanita', e'
autorizzata a procedere al recupero delle somme di cui ai commi 4 e 5
sia direttamente che per mezzo delle aziende sanitarie locali e della
Fira  S.p.a.,  le quali provvedono al versamento delle relative somme
sul  conto  corrente  di  Tesoreria  regionale,  secondo le modalita'
indicate  con  provvedimento di Giunta regionale adottato su proposta
della competente direzione Sanita'.
   7.  Le  risorse di cui ai commi 4 e 5 sono introitate sul capitolo
di  entrata  di  nuova  istituzione UPB 03.05.001 - 35800 denominato:
«Proventi  da  procedure  di  recupero  su  prestazioni  sanitarie di
strutture  convenzionate» ed iscritte sul bilancio di previsione 2008
per l'importo di Euro 49.437.075,22.
   8.  Al  fine  di  consentire  la  copertura delle maggiori perdite
registrate  nel  corso dell'anno 2006 da parte del Servizio sanitario
regionale  rispetto alle previsioni del Piano sanitario di rientro di
cui  all'accordo  Stato  -  Regione Abruzzo stipulato il 6 marzo 2007
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n. 3
straordinario  del  23  marzo  2007,  e'  autorizzata l'iscrizione in
bilancio  della  spesa  pari  a  Euro  5.353.000,00  per  l'esercizio
finanziario  2008.  A  tal fine e' istituito il capitolo di spesa UPB
12.01.2001  -  81598 denominato «Finanziamento regionale dei maggiori
disavanzi generati dal Servizio sanitario regionale rispetto al piano
sanitario  di rientro» con pari stanziamento in termini di competenza
e di cassa.
   9.  Al  fine  di  consentire  l'erogazione  della  spesa  inerente
l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 maggio
2007,  n.  7  (Incentivazione all'esodo), la Giunta regionale, per il
tramite  della Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e
strumentali,  e'  autorizzata  a  disporre  gli adeguamenti contabili
delle risorse in conto residui a valere sulla U.P.B. 02.01.005.
   10.  La  Giunta  regionale,  su  proposta delle singole direzioni,
delibera,  previo  parere obbligatorio della Commissione bilancio del
Consiglio  regionale,  la  riprogrammazione  delle economie vincolate
inerenti  trasferimenti  statali  con  vincolo  di  destinazione  per
materia,  previa  attestazione dei Direttori regionali competenti del
soddisfacimento    degli   obiettivi,   ovvero   della   sopravvenuta
impossibilita'  al  raggiungimento  degli stessi, cosi' come previsti
dalle disposizioni normative oggetto dei trasferimenti medesimi.
   11.    Per   l'esercizio   finanziario   2008   e'   disposta   la
riprogrammazione delle economie vincolate riportate «nell'allegato 3»
alla  presente  legge ed e' autorizzata l'iscrizione delle stesse sul
bilancio di previsione.
   12. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare modifiche alla
riprogrammazione  delle economie di cui «all'allegato 3» del comma 11
per  i  necessari  adeguamenti  contabili, mediante compensazione tra
economie vincolate della stessa materia.
   13.  La Giunta regionale e' autorizzata a reiscrivere sul capitolo
di  spesa 12489 - U.P.B. 02.02.008 ridenominato: «Interventi legge n.
64/1986  - Azione organica 6.3 e programma regionale di sviluppo area
programmazione»,  previo  accertamento  degli  importi effettivamente
reiscrivibili,  i  residui perenti e le economie vincolate risultanti
al  31  dicembre  2007  sui  seguenti  capitoli di spesa del bilancio
regionale:
   a)  capitolo  282434  -  U.P.B.  02.02.008 denominato: «Interventi
progettuali per i programmi per la piccola industria - legge 1° marzo
1986, n. 64 e interventi riprogrammati»;
   b)  capitolo  12487 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per
l'azione organica 6.3 - legge 1° marzo 1986, n. 64 - 2° piano annuale
di attuazione»;
   c)  capitolo  12489 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per
opere  strutturali  finanziate con la legge 1° marzo 1986, n. 64 - 3°
piano annuale di attuazione e interventi riprogrammati»;
   d)  capitolo  242437  -  U.P.B.  02.02.008 denominato: «Interventi
progettuali  nel  campo  del  turismo  - legge 1° marzo 1986, n. 64 e
interventi riprogrammati»;
   e)  capitolo  272343  -  U.P.B.  02.02.008 denominato: «Interventi
progettuali  per la tutela paesaggistica - legge 1° marzo 1986, n. 64
e interventi riprogrammati»;
   f)  capitolo  12486 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «interventi per
studi  e  progettazioni di importo inferiore o uguale a 200 milioni -
legge 1° marzo 1986, n. 64 - 2° piano annuale di attuazione»;
   g)  capitolo  272342 - U.P.B. 05.02.014 denominato: «Interventi in
favore  dei  comuni  per  il  recupero  dei  centri  storici  - legge
regionale  28  giungo 1989, n. 49 e legge regionale 4 giugno 1991, n.
21»;
   h)  capitolo  152364  -  U.P.B.  02.02.008 denominato: «Interventi
progettuali  per  la salvaguardia della costa legge 1° marzo 1986, n.
64»;
   i)  capitolo  102470  -  U.P.B.  02.02.008 denominato: «Interventi
progettuali   in   agricoltura   legge   n.   64/1986   e  interventi
riprogrammati»;
   j)  capitolo  12485 - U.P.B. 02.02.008 denominato: «Interventi per
opere  inferiori  a  5  miliardi - legge 1° marzo 1986, n. 64 - piano
annuale di attuazione».
   14. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di  finanza  pubblica  dettati  in  materia  di  Patto  di stabilita'
interno,  estende  ai propri enti strumentali e aziende regionali gli
obblighi che ne derivano.
   15.  Ai  fini  di  cui  al  comma 14, agli enti strumentali e alle
aziende  regionali  si applicano le disposizioni di cui ai commi 657,
658,  658-bis  e 659 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007).
   16.  Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano alle
spese   sostenute   dalle   Aziende   per   il  diritto  allo  studio
universitario  per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per
il  sostegno  del  diritto  allo  studio finanziati con trasferimenti
regionali finalizzati.
   17.  Al  fine  di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il
rispetto  del  Patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2008,  la
direzione  programmazione,  risorse  umane, finanziarie e strumentali
della   Giunta   regionale  coordina  l'assunzione  degli  impegni  e
l'effettuazione  dei pagamenti ed e' autorizzata all'interruzione dei
medesimi  impegni  e  pagamenti  qualora  cio'  sia necessario per il
raggiungimento degli obiettivi fissati.
   18.   La   Giunta   regionale  contemperandone  opportunamente  le
conseguenze,  qualora  ne  ravvisi  la  necessita', e' autorizzata ad
assumere diversa determinazione rispetto ai commi 14 e seguenti.
   19.  Il  comma  5  dell'art.  6 della legge regionale 11 settembre
1979, n. 43 (Norme programmatiche dell'attivita' del settore LL.PP. e
politica   della  casa  nel  biennio  1979-1980)  e'  sostituito  dal
seguente:
   «5.  Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio che
dispone  l'assegnazione e l'erogazione dei fondi il rendiconto finale
del   lavoro   di   ogni   opera  eseguita  con  l'indicazione  della
utilizzazione  delle  somme  accreditate e relativa documentazione di
spesa,  entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data
di esecutivita' della delibera approvata dagli atti di collaudo».
   20.  Dopo  il  comma  2  dell'art.  92-bis (Concessioni pertinenze
idrauliche  e  autorizzazioni  idrauliche)  della  legge regionale 17
aprile  2003,  n.  7  (Disposizioni  finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo -
legge finanziaria regionale 2003) e' inserito il seguente:
   «2-bis.  I  proventi  derivanti  dal deposito cauzionale di cui al
comma  2  sono  introitati  sul  capitolo  di  entrata  del  bilancio
regionale  35018 - U.P.B. 03.05.001 denominato: "Entrate derivanti da
cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione di
terreni  demaniali  e di acque pubbliche (Testo unico n. 523/1904)" e
gli  oneri  inerenti la restituzione del medesimo deposito cauzionale
sono  imputati  sul capitolo di spesa del bilancio regionale di nuova
istituzione  151481  U.P.B.  5 gennaio 2002 denominato: "Restituzione
dei  deposito  cauzionale  prestato  a garanzia delle concessioni per
l'utilizzazione  dei  terreni  demaniali e di acque pubbliche - testo
unico n. 523/1904"».
   21.   Il   comma  4  dell'art.  2  (Incentivazione  all'esodo  dei
dirigenti)  della legge regionale 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione
all'esodo)  e'  interpretato  nel  senso che la retribuzione lorda e'
quella  percepita  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della legge
regionale n. 7/2007.
   22.  A  decorrere dal i gennaio 2008 la quota di accantonamento ai
fini  del  trattamento  di  fine  rapporto  e'  pari  al 6,9 1% della
retribuzione utile ai medesimi fini.
   23.  Il  comma  11  dell'art.  85  (Norme  in  materia di recupero
abitativo  dei  sottotetti)  legge  regionale  26  aprile 2004, n. 15
(Disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004
e  pluriennale  2004-2006  della  Regione Abruzzo - legge finanziaria
regionale  2004) e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito
dal seguente:
   «11.  Le  entrate  di  cui  al  comma 10 confluiscono sul bilancio
regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa».
   24. La Giunta regionale e' autorizzata a procedere all'alienazione
degli   impianti   per   la   raccolta,  conservazione,  lavorazione,
trasformazione   e   vendita   di  prodotti  agricoli  e  zootecnici,
realizzati  ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
(Provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'agricoltura  nel  quinquennio
1966-1970)  e trasferiti alla Regione Abruzzo con DPCM dell'11 maggio
2001  (Individuazione  dei  beni  e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali  e  organizzative  da  trasferire  alle  regioni ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).
   25.  All'alienazione si procede mediante asta pubblica con diritto
di prelazione degli attuali concessionari. La partecipazione all'asta
e'  riservata  a  cooperative,  a  loro  consorzi, ad associazioni di
produttori  agricoli  o  a societa' nelle quali imprenditori agricoli
singoli o associati abbiano una partecipazione superiore al cinquanta
per cento.
   26.   L'alienazione   e'   effettuata  con  vincolo  decennale  di
inalienabilita'  e di indivisibilita' a favore della Regione Abruzzo.
Gli   impianti   trasferiti   conservano   altresi'  la  destinazione
originaria per tutta la durata dei rapporti in essere per la gestione
e  comunque per un periodo non inferiore ai dieci anni. Detto vincolo
comporta per l'acquirente il rispetto delle finalita' di cui all'art.
10  della  legge  27  ottobre  1966, n. 910, nonche' delle condizioni
contenute nelle convenzioni in essere per la gestione degli impianti,
ove l'acquirente risultasse diverso dall'attuale concessionario.
   27.  Il  controllo  del rispetto dei vincoli di cui al comma 26 e'
attribuito   alla   Direzione  regionale  competente  in  materia  di
agricoltura.
   28.  Il  prezzo  di  alienazione  degli impianti e' determinato ai
sensi dell'art. 47, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n.
7  (Disposizioni  finanziarie  per  la redazione del bilancio annuale
2003   e   pluriennale   2003-2005  della  Regione  Abruzzo  -  legge
finanziaria regionale 2003) tenendo conto dei vincoli di destinazione
di  cui  al  comma 26. In ogni caso, l'eventuale riduzione del valore
dipendente  dai  suddetti  vincoli  dovra'  essere contenuta entro la
misura  massima  della quota di contribuzione pubblica ammissibile in
base alla normativa vigente.
   29.  Agli attuali concessionari e' riconosciuto il valore residuo,
calcolato  alla  data  di  scadenza  della  gestione e al netto degli
eventuali  finanziamenti  a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni
ed   implementazioni   effettuate  sugli  impianti  che  siano  state
formalmente  autorizzate  e  che  siano  caratterizzate  da autonomia
funzionale e tipologica rispetto all'impianto originario.
   30.  Nell'ambito  dell'UPB  08.01.020  del  bilancio regionale, e'
istituito  il  capitolo di spesa 131002 denominato «Interventi per la
redazione   piano  regionale  delle  attivita'  estrattive»,  con  lo
stanziamento,  per  l'esercizio finanziario 2008, di Euro 402.000,00,
da  destinare  alla  redazione  del  piano  regionale delle attivita'
estrattive,  di  cui  alla  legge  regionale  26  luglio  1983, n. 54
(Disciplina  generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella
Regione  Abruzzo).  Per  gli  esercizi  successivi lo stanziamento e'
determinato   ed  iscritto  sul  pertinente  capitolo  con  legge  di
bilancio,  ai  sensi  della  legge  regionale  25  marzo  2002,  n. 3
(Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
   31.  Per  far  fronte  ai problemi derivanti dalla grave emergenza
idrica  verificatasi  per  tutto  il  2007,  la Giunta regionale puo'
concedere  ai  consorzi  di  bonifica,  che  attestino  una  corretta
gestione finanziaria, un contributo straordinario.
   32. La direzione agricoltura - con atto di Giunta - e' autorizzata
ad  adottare  criteri  di riparto anche a seguito di una ricognizione
presso  i  consorzi delle maggiori spese e minori entrate causate dal
perdurante stato di calamita'.
   33.  La  Regione  puo'  concedere  contributi  ai consorzi per far
fronte alle minori entrate causate dal perdurante stato di calamita'.
   34.  La  Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere eventi
sportivi  di  rilevanza  regionale, prevede l'istituzione di un fondo
per la concessione di contributi a manifestazioni sportive.
   35.  Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui
al  comma  34,  valutati  in Euro 950.000,00, si provvede nell'ambito
dello  stanziamento  iscritto sul capitolo di spesa 10.01.003 - 91627
denominato: «Interventi per iniziative di carattere sportivo».
   36.  La  Regione  Abruzzo,  al  fine  di  promuovere  e  sostenere
iniziative   di   carattere   culturale  ed  artistico  di  rilevanza
regionale,  prevede  l'istituzione  di un fondo per la concessione di
contributi ad iniziative di carattere culturale ed artistico.
   37.  Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui
al  comma  36,  valutati  in Euro 625.000,00, si provvede nell'ambito
dello  stanziamento  iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61636
denominato:  «Interventi  per  iniziative  di  carattere culturale ed
artistico».
   38.  Al  comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002,
n.  3  (Ordinamento  contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole
«specifiche  convenzioni»  aggiungere  «i  provvedimenti sono inviati
entro il termine perentorio di venti giorni alla commissione bilancio
del consiglio regionale».
   39.  Al  comma  3-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2002
(Ordinamento  contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole «scopi
specifici»  aggiungere  «il provvedimento e' inviato alla commissione
bilancio del consiglio regionale».
   40.  Al  comma  4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2002
(Ordinamento  contabile  della Regione Abruzzo), le parole «Consiglio
regionale»  sono  sostituite  dalle  parole «Commissione bilancio del
Consiglio regionale».
   41. Al comma 7 dell'art. 25 legge regionale n. 3/2002 (Ordinamento
contabile  della  Regione  Abruzzo),  le  parole  «al Consiglio» sono
sostituite  dalle  parole  «alla  Commissione  bilancio del Consiglio
regionale entro venti giorni».
   42.  Dopo  il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2002
(Ordinamento   contabile  della  Regione  Abruzzo),  e'  aggiunto  il
seguente comma:
   «3-bis.  Ai  fini  di  cui  al  comma  3,  tutte  le  proposte  di
provvedimenti  legislativi  o di modifica dei medesimi, che apportano
variazioni   di  natura  finanziaria  incidenti  sugli  equilibri  di
bilancio,   devono   obbligatoriamente  essere  sottoposti  a  parere
vincolante  della  struttura  della Giunta preposta alla formazione e
gestione  del  bilancio  regionale,  nelle more della costituzione di
un'analoga  struttura  presso  il  Consiglio regionale, alla quale, a
seguito  di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008,
e' demandata la funzione di controllo di cui al presente comma».
   43.  Il  Consiglio  regionale,  in applicazione dell'art. 26 dello
Statuto, esercita la funzione di controllo sugli enti, le aziende, le
societa'  dipendenti  e  strumentali  della  Regione per valutare gli
effetti  delle  politiche  e  per  verificare  il  raggiungimento dei
risultati previsti.
   44.  Le  funzioni  di  cui  al comma 43 sono svolte per il tramite
delle commissioni consiliari competenti per materia.
   45.  Per le finalita' di cui al comma 43, gli enti, le aziende, le
societa'  dipendenti  e  strumentali  della  Regione trasmettono alla
Commissione consiliare competente per materia:
   ogni  due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi
di vertice, specificando l'oggetto di ciascun atto;
   ogni  sei mesi, una relazione sull'attivita' svolta, nonche' sulle
linee generali dell'attivita' prevista per il semestre successivo.
   46.  Ciascuna  commissione,  anche  su  richiesta  di  un  singolo
consigliere, puo' richiedere agli enti ed alle aziende, alle societa'
dipendenti   e   strumentali  della  Regione,  per  le  attivita'  di
rispettiva  competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento
delle   attivita'   di   controllo,   convocando,  se  necessario,  i
responsabili politici e gli amministratori che hanno svolto attivita'
amministrativa.
   47. Ciascuna commissione presenta al consiglio regionale, entro il
quindici  ottobre  di  ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta
dagli  enti,  le aziende e le societa' dipendenti e strumentali della
Regione.
   48.   Ciascuna   commissione   riferisce  altresi'  sulla  propria
attivita'  di  controllo con proprie relazioni al Consiglio regionale
ogni qualvolta lo ritenga necessario.
   49. Nell'esercizio della funzione di controllo, la commissione non
puo'  emanare  direttive  agli  uffici, o procedere ad imputazione di
responsabilita'  o  sindacare  l'attivita'  di  organi, enti e uffici
fuori dalle relazioni di cui ai commi 47 e 48.
   50.  Le  relazioni presentate al consiglio da ciascuna commissione
sono trasmesse agli enti sottoposti al controllo.
   51. Dopo l'art. 20 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 32 e'
aggiunto il seguente art. 20-bis:
   «Art.  20-bis  -  1.  La  Regione  Abruzzo interviene a favore dei
comuni  abruzzesi  per  investimenti  nei  propri  territori mediante
l'istituzione di un fondo di solidarieta'.
   2.  La  Giunta regionale con apposita delibera determina i criteri
di  accesso  al  fondo, su proposta dell'Assessore preposto agli enti
locali,  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
   3.  Per  l'anno  2008  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del
presente  articolo  si  fa  fronte  con l'istituzione del capitolo di
spesa  UPB 14.02.001 - 122001 denominato "Fondo di solidarieta' per i
comuni" con un dotazione finanziaria pari ad 8 milioni di euro».
   52.  Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui
alla  presente  legge  trovano  copertura finanziaria con la legge di
bilancio relativa all'esercizio 2008.
   53. Alla legge di bilancio «l'Elenco delle spese di parte capitale
finanziate  con mutuo» e la «Tabella economie vincolate riprogrammate
con  il  bilancio  di  previsione annuale 2008» sono sostituiti con i
prospetti allegati alla presente legge.
   54.  Fanno  parte  integrante  della  presente  legge gli allegati
«Allegato 1», «Allegato 2», «Allegato 3» e «Allegato 4».